“le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri strumenti di comunicazione”, prevedendo, al successivo art. 22, 1° comma, una sanzione amministrativa da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 a carico di chi violi il divieto.
Il fondamento di questo dovrebbe essere la mancanza di trasparenza: le vendite televisive e le vendite on-line (Internet) non garantirebbero la realtà dei vari rilanci, a differenza dalle aste pubbliche.
Solo l’astatore, infatti, percepirebbe l’esistenza di una gara tra più concorrenti mentre, in sala, tutti potrebbero percepire… [pdf]