La legge finanziaria è prevista nella nostra Costituzione per disciplinare la manovra in materia di bilancio, in modo da aggiustare le uscite con le entrate, contenendo il deficit entro i limiti degli accordi europei.
Peraltro, da alcuni anni la legge finanziaria costituisce l’occasione per inserire, nell’ordinamento giuridico, provvedimenti od istituti che solo in termini remoti o marginali si collegano al bilancio dello Stato.
Ne abbiamo avuto un’ulteriore riprova quando gli On.li Carlucci, Orsini, Santulli e Licastro Scardini (il cui legame con la cultura è completamente sconosciuto, almeno a chi scrive, legittimando il sospetto di motivazioni squisitamente personali) hanno proposto un emendamento alla legge finanziaria, l’art. 35 bis, che reca la rubrica “Riemersione di beni culturali in possesso di privati”.
L’articolo di legge è così strutturato: innanzitutto, si propone l’inserimento, nel Codice dei Beni Culturali (emanato agli inizi di quest’anno e già “onorato” di articoli duplicati), di un art. 11 bis, nel quale si prevede… [pdf]