La legge italiana sul diritto d’autore, la cui ossatura fondamentale risale al 1941, contempla tra i diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno, spettanti al suo autore, quello della riproduzione (art. 13), concretato anche dalla fotografia.
Nonostante la latitudine letterale della norma, ne riterrei legittima una interpretazione restrittiva, che la renda armonica con altri valori costituzionali (libertà di manifestazione del pensiero; diritto di proprietà): la riproduzione vietata, da parte di terzi non autorizzati, è solo quella che permetta una vera e propria fruizione oggettiva del bene, non quella, viceversa, che attiene alla discussione critica sull’opera d’arte… [pdf]