“L’art. 60 del D.lgs. 42/04 prevede che lo Stato abbia la facoltà di esercitare la prelazione nel caso di alienazione a titolo oneroso dei beni culturali dichiarati di interesse storico-artistico particolarmente importante (art. 13). Al fine di consentire l’esercizio della facoltà, il precedente art. 59 prevede, normalmente in capo al soggetto alienante, l’obbligo di denunziare tali atti all’Amministrazione dei Beni Culturali.”