Nazionalismo ed internazionalismo culturali: due nozioni fondamentali in materia di diritto dei beni culturali

NAZIONALISMO ED INTERNAZIONALISMO CULTURALI: DUE NOZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA DI DIRITTO DEI BENI CULTURALI

di Fabrizio Lemme

         Nel 1970, John Henry Merryman (1920-2015), professore alla Law School dell’Università di Stanford, pubblicò un’opera (Un’introduzione ai sistemi giuridici dell’Europa occidentale e dell’America Latina) nella quale sono messi in evidenza i due possibili atteggiamenti dei singoli Stati in riferimento al proprio patrimonio culturale: quello liberista, caratterizzato dall’assenza di qualsiasi limite alla circolazione dei beni che compongono tale patrimonio e quello conservativo o nazionalista, tendente a radicare nel territorio nazionale tutti i beni culturali che ivi si trovino permanentemente.

Lo studioso aggiunge che il primo sistema era quello normalmente adottato dai paesi nei quali il mercato dei beni culturali risultava particolarmente sviluppato senza che sussistesse localmente una tradizione produttiva (market nations), mentre il secondo era caratteristico dei paesi produttori di cultura (source nations).

L’analisi di Merryman appare certamente sbrigativa e sommaria: il più aperto dei paesi liberisti è infatti la Germania e non si può certo affermare che la terra ove è nato (a Norimberga) Albrecht Dürer non sia stata ininterrottamente, dal Medioevo in poi, una grande sorgente di arte figurativa come anche di letteratura, di musica, di filosofia.

Ed anche sbrigativa e sommaria è la schematizzazione tra le due forme (liberista e nazionalista) che può assumere lo Stato in ordine al proprio patrimonio culturale: tra il nazionalismo estremo ed il liberismo estremo vi è, infatti, un’ampia gamma di possibilità che si sottraggono alla esemplificazione riduttiva fornita dal giurista americano.

Comunque, effettivamente la legislazione statale in materia di patrimonio culturale ondeggia tra la prima e la seconda ipotesi, mentre non si conosce una legislazione che sia totalmente in senso nazionalista (nessun bene che compone il patrimonio culturale può lasciare il paese) o totalmente in senso liberista (il patrimonio culturale può lasciare il paese senza alcuna forma di prevenzione o di tutela).

Fatta questa premessa, osserviamo che la legislazione italiana si regge su due principi normativi che la caratterizzano in senso ampiamente nazionalista:

a.       l’art. 9/2 Cost., inserito tra i principi fondamentali, ove è affermato che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

b.       l’art. 1 del D.Lgs. 42/04 (chiamato anche Codice dei Beni Culturali) ove è affermato che (I co.) “la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale” e che (II co.) “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”.

         Dunque, l’opzione dell’Italia è in senso essenzialmente nazionalista e ne dà conferma il principio fondamentale, proclamato nell’art. 68/1 D.Lgs. 42/04, per il quale non è possibile fare uscire dal territorio dello Stato senza una previa verifica (Attestato di libera circolazione) della inesistenza di un danno per il patrimonio culturale nazionale:

(i)      i beni culturali “che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione” la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni (art. 10, co. 3-d bis, D.Lgs. 42/04);

(ii)      i beni culturali, a chiunque appartenenti, (x) che rivestono un interesse particolarmente importante” (art. 10, co. 3, lett. a), (y) siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni, (z) siano di valore inferiore ad € 13.500,00.

Pertanto, per un sommario esame della legislazione italiana in materia di protezione del patrimonio culturale, assumono un fondamentale rilievo le norme che attengono alla formazione del documento che autorizza l’uscita di beni dal territorio italiano, documento chiamato “attestato di libera circolazione”.

Esso ha struttura unitaria sia nel caso che l’esportazione venga indirizzata verso un paese facente parte della Comunità Europea (nel qual caso si parla di “spedizione”), sia nel caso essa venga indirizzata verso un territorio extraeuropeo (esportazione propriamente detta).

Su questi concetti, introduttivi e fondamentali allo studio del Diritto dei beni culturali, recentissimamente è tornata una giovane e valente ricercatrice universitaria, Elisa Bernard, in un suo saggio (“Nationalism versus ‘Identity Pluralism’?: Preserving and Valorising Archaeological Heritage.” In Securing cultural heritage? Monuments and artworks under threat in the Google era, a cura di Felicia Caponigri, Lorenzo Casini, Sabino Cassese, International Journal of Constitutional Law), in corso di pubblicazione, che ho avuto il privilegio di leggere “in anteprima”.

In esso si parte da una analisi storica: come si affermò, all’indomani dell’Unità d’Italia (17.3.1861), l’opzione nazionalista, soprattutto in riferimento al patrimonio archeologico, per il quale la legge 30.6.1909 n. 369, prima legge fondamentale ed unitaria dello Stato italiano, dichiarò l’appartenenza ad esso di tutto ciò che era rinvenuto nel sottosuolo.

La Bernard ritiene che il dibattito fosse incentrato su due forti personalità antagoniste, Giuseppe Fiorelli e Giancarlo Conestabile della Staffa, dei quali riassume il pensiero.

Ma tornando all’Attestato di libera circolazione, vogliamo solo osservare come alla base dello stesso vi sia il mero arbitrio dei tre funzionari che compongono la commissione tecnica preposta, presso i diversi Uffici Esportazione, al rilascio di tale attestato.

I vari provvedimenti normativi emanati in materia (prima, la circolare del 13.5.1974; poi il D.M. 6.12.1977; infine, il D.M. 246/18) hanno inutilmente tentato di dare basi oggettive a tale provvedimento ma gli sforzi risultano inutili: “ove è un giudice cattivo ed ingiusto, una buona legge non serve a nulla, perché egli la piega e la rende ingiusta a suo arbitrio” (Olaus Petri, forma latinizzata di Olof Persson, 1493-1552).

A parole, i testi risultano chiari ed articolati; nei fatti, essi si risolvono in un totale arbitrio applicativo, potendo l’Ufficio Esportazione negare o rilasciare l’Attestato con la mera affermazione – soggettiva ed insindacabile – che l’opera, pur se di modestissimo rilievo artistico, integri un documento storicamente importante, che vada radicato al territorio italiano.

Si aggiunge che i rimedi esperibili contro il provvedimento negativo sono, in sostanza, insussistenti.

Con il ricorso gerarchico è possibile, impugnando il diniego dell’Attestato di libera circolazione (entro trenta giorni) avanti al Direttore Generale del Ministero, dedurre anche considerazioni di merito.

Ma, per un malinteso senso di solidarietà tra uffici, il Direttore Generale non smentisce quasi mai quello che abbiano affermato funzionari di livello inferiore e dunque il rimedio è più a parole che nei fatti.

Quanto all’impugnativa giurisdizionale, essa è riconosciuta solo per motivi di legittimità e non è certamente difficile preservare il provvedimento negativo dai vizi di contraddittorietà e difetto di istruttoria, gli unici che consentano un controllo più penetrante.

Dunque, in materia vige il più totale arbitrio: nella mia esperienza professionale, ho visto dichiarati esportabili autentici capolavori della nostra cultura figurativa, mentre vengono dichiarati inesportabili opere minori se non addirittura minime, affermandone la loro significatività anche in rapporto a culture meramente locali.

FL/IArticoli/Il Giornale dell’Arte – novembre 2019