In un’epoca, come la presente, di frequenti e spesso “epocali” rivisitazioni di interi settori del diritto, si è distinto, per importanza ed impatto sistematico, l’intervento compiuto nell’ultimo periodo dal legislatore nel campo del diritto bancario.
In quest’ambito, un particolare rilievo ha rivestito la privatizzazione delle banche pubbliche, compiuta sia sotto un profilo soggettivo (enti pubblici sono stati trasformati in società di diritto privato) che oggettivo (la partecipazione al capitale delle banche è stata “aperta” agli investitori privati).
Lo strumento usato per conseguire lo scopo della privatizzazione è stato quello del conferimento dell’azienda bancaria in una società per azioni, attuato da parte degli enti pubblici, con conseguente distinzione tra un “involucro”, costituito dall’ente conferente, ed un “contenuto”, costituito dalla società conferitaria.
Questa scissione, suggestiva anche per la tecnica giuridico-economica usata dal legislatore, è stata regolamentata dal d. lgs. 20 novembre 1990 n. 356 (c.d. decreto Amato) che già stabiliva il principio in base al quale gli enti conferenti dovessero perseguire “fini di interesse pubblico e di utilità sociale” (art. 12, co. 1, d. lgs. 356/90). Una ulteriore specificazione… [pdf]