Il recente T.U. dei Beni Culturali ha inglobato la quasi totalità della c.d. “Legge Pieraccini”, la n. 1062 del 1971, che si riferiva alla contraffazione, alterazione e riproduzione di opere d’arte, con due articoli di legge (il 3 ed il 4), che recano tre distinti fatti di reato:
(a) la contraffazione, alterazione o riproduzione di “un’opera di pittura, scultura o grafica” al fine di trarne profitto (art. 3, I co.);
(b) la detenzione, per farne commercio, di opere contraffatte, alterate o riprodotte (art. 3, II co.);
(c) la fraudolenta autenticazione di opere false (art. 4).
Abbiamo parlato di tre distinti fatti di reato in quanto è possibile che un unico soggetto si renda responsabile di tre reati autonomi, eventualmente in continuazione tra loro: Tizio, dopo avere contraffatto una o più opere d’arte… [pdf]