La dichiarazione di particolare interesse storico-artistico (un tempo chiamata “notifica”: oggi la denominazione è mutata, per sottolineare un suo discutibile carattere dichiarativo, non costitutivo, perché la qualità che determina il vincolo dovrebbe preesistere al provvedimento) comporta una serie di limitazioni a carico del proprietario del bene che forma oggetto del provvedimento.
Tali limiti sono essenzialmente:
a. il previo assenso della competente Sovrintendenza a qualunque intervento conservativo sul bene ed a qualsiasi suo spostamento (art. 21);
b. l’impossibilità di ottenere l’esportazione o anche la semplice spedizione intracomunitaria (art. 65);
c. la necessità (artt. 60 e ss.) di comunicare agli organi di tutela qualsiasi alienazione in itinere, con la possibilità dell’esercizio di una potestà ablativa, che si definisce… [pdf]