Nel numero di Settembre di questa Rivista ho affrontato il problema della tutela internazionale relativa ai beni culturali illecitamente esportati od illecitamente sottratti al legittimo proprietario, rilevando che le Convenzioni internazionali introducano una notevole deroga al principio, consacrato nell’art. 1153 c.c. vigente, mutuato dall’art. 2279 del Codice napoleonico, in virtù del quale chi acquisti in buona fede dei beni mobili da parte del titolare apparente, ne diviene proprietario a titolo originario (en fait de meubles, possesion vaut titre).
Esse, infatti, introducono la diversa regola che l’acquirente di buona fede non diventi proprietario del bene culturale acquistato ma possa solo, entro i limiti della prova che potrà fornire, essere indennizzato del pregiudizio sofferto (rimborso del prezzo con gli interessi).
Ho aggiunto che, esaurendo quest’ultima regola i suoi effetti nei rapporti internazionali, il nostro ordinamento contempli… [pdf]