Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 29.10.2004 n. 7043, Pres. Varrone, Rel. Garofoli) ha affermato un importante principio: il termine per il rilascio dell’attestato di libera circolazione di un bene culturale ha carattere perentorio, con la conseguenza che un provvedimento comunicato all’interessato in data successiva non possa ritenersi legittimo.
Per comprendere appieno la portata del principio, è necessario partire dall’analisi del testo normativo.
L’art. 66/4 del T.U. 29.10.1999 n. 490 prevedeva che l’Ufficio Esportazione, cui era stato presentato un bene culturale ai fini di ottenerne la libera circolazione all’estero, dovesse rilasciare o negare l’attestato non prima… [pdf]