La dichiarazione di interesse storico-artistico “particolarmente importante” comporta il passaggio di un bene culturale dalla tutela generica alla tutela privilegiata, che si incentra – peraltro senza esaurirvisi – nel divieto di uscita dal territorio nazionale (art. 65/2 T.U. 490) e nel diritto di prelazione in favore dello Stato, ogni qualvolta il bene sia oggetto di alienazione onerosa per atto tra vivi (art. 59 T.U. cit.).
Nella vecchia legge Bottai, la dichiarazione era chiamata “notifica” e la diversità nominologica oggi introdotta vorrebbe sottolineare che l’interesse storico-artistico non è costituito dall’atto della P.A. e quindi preesiste ad esso. Peraltro, tra gli addetti ai lavori si parla tutt’ora di notifica… [pdf]