Avv. Francesca Matiz
A ormai quindici anni dalla nota novella che, modificando il Titolo V della Costituzione, ha dato nuova forma ai rapporti Stato-Enti Locali, non sono ancora ben chiari i confini applicativi di taluni poteri e facoltà ad essi spettanti.
Ne costituisce un emblematico caso la vicenda che da circa due anni sta interessando, in materia di determinazione dei calendari venatori regionali, l’esercizio del potere sostitutivo statale previsto dall’art. 120 Cost., come attuato dall’art. 8, L. 5.6.2003, n. 131.
Per un verso, le Regioni rivendicano il potere di discostarsi, sulla base di dati tecnico-scientifici idonei, dal parere dell’I.S.P.R.A. (obbligatorio ma non vincolante) circa la fissazione delle date della stagione venatoria; per altro verso, lo Stato, nel voler imporre le indicazioni I.S.P.R.A., reitera di anno in anno l’(ab)uso del potere sostitutivo.
In deroga al principio cardine di decentramento dei poteri di governo del territorio, l’ordinamento, infatti, consente allo Stato di sostituirsi agli organi degli enti territoriali competenti, ma, a ben vedere, solo in presenza di determinati presupposti tra loro alternativi, tra i quali militano l’ipotesi del mancato rispetto della normativa comunitaria da parte di detti organi e quella dell’assoluta urgenza.
In questa vicenda, il “casus belli” è la deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale, anche quest’anno, a ridosso del termine della stagione, si è modificato il calendario venatorio delle Regioni Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria, anticipando la chiusura della caccia dal 31 gennaio al 20 gennaio per alcune specie di volatili.
Ciò, sul presupposto (contestato dalle Regioni e dalle Associazioni dei cacciatori) che il limite del 31 gennaio concretizzerebbe una minaccia per le specie protette, perché – secondo le stime dell’I.S.P.R.A. – coincidente con il periodo c.d. pre-nuziale o di riproduzione, derivandone il doppio effetto della violazione della normativa europea in materia (i.e. la c.d. Direttiva Uccelli) e dell’aggravamento della posizione dell’Italia nel caso EU-Pilot avviato, già dal 2014, dalla Commissione Europea, in merito alla questione dei calendari venatori regionali italiani.
La reazione alla delibera governativa da parte delle Regioni interessate, delle Associazioni di categoria e dei cacciatori stessi non si è fatta attendere e, nelle more di altri ricorsi pendenti, ha già sortito i suoi primi, e forse inaspettati, effetti.
Il T.A.R. Liguria, con sentenza pronunciata in data 4 febbraio 2016, ha, infatti, accolto il ricorso presentato dalla Regione Liguria (che già aveva ottenuto, in via cautelare, la sospensione del provvedimento sostitutivo), con l’intervento ad adiuvandum di numerose Associazioni di cacciatori.
I Giudici Amministrativi, nell’annullare la delibera governativa del 15 gennaio scorso, hanno assunto, a beneficio della tanto invocata certezza del diritto, una precisa posizione sulla dibattuta questione dell’esercizio, da parte del Governo, del potere sostitutivo in materia venatoria.
Prendendo le mosse dal requisito dell’assoluta urgenza richiamata dal governo a giustificazione del suo intervento (che gli ha consentito di non coinvolgere i Presidenti delle Giunte Regionali interessate), il T.A.R. ne esclude la sussistenza, ricordando che la pendenza del caso EU-Pilot avviato dalla Commissione Europea – lungi dal costituire un accertamento della violazione della normativa comunitaria – si configura, piuttosto, come una forma di dialogo “strutturato” tra l’Unione e uno Stato membro, allo scopo di risolvere in via preventiva un’eventuale violazione.
Nel merito, i Giudici, sulla scorta di quanto espressamente previsto dalla stessa Direttiva Uccelli, riconoscono la potestà delle Regioni di fissare dei calendari venatori differenziati rispetto ai dati Key Concepts stabiliti a livello nazionale, in presenza di idonei dati scientifici in grado di supportare tale discostamento (come riscontrato nel caso della Regione Liguria).
I principi affermati con la sentenza in commento si pongono, certamente, come un autorevole precedente, ma, considerato il lungo braccio di ferro in atto, non sono neppure da escludere nuovi capovolgimenti di fronte.
Non resta, allora, che attendere i prossimi sviluppi giudiziari, non meno di quelli politici.