I beni culturali mobili, per la loro stessa definizione, si muovono nello spazio, cambiando collocazione (i) nel territorio nazionale e (ii) migrando all’estero, in ambito comunitario ed extracomunitario.
Nel primo caso (i), non vi è alcun intervento delle autorità di tutela ove il bene non sia stato dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 42/04, di interesse storico artistico particolarmente importante.
Nel secondo caso (ii), anche i beni culturali di interesse semplice (ossia, i beni di interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico che risalgano ad autore non più vivente e la cui realizzazione sia di oltre cinquant’anni ma non abbiano formato oggetto del provvedimento di cui all’art. 13), possono migrare dall’Italia solo dopo un esame dell’Ufficio Esportazione, che escluda l’esistenza di un danno legato alla loro perdita per il nostro patrimonio culturale.
Ma quando l’accertamento sia avvenuto in senso positivo (ossia, venga riconosciuto l’interesse storico-artistico particolarmente importante), anche la diversa collocazione in Italia è soggetta ad un provvedimento degli organi di tutela.
In particolare: [doc]