Come ho scritto più volte, anche su questa rivista, uno dei pilastri della storia dell’arte, anzi, di tutte le scienze umane, è il principio della libertà di espressione del pensiero e di informazione, che nel nostro ordinamento costituzionale è prevista dall’art. 21. Ho già esaminato come tale diritto possa confliggere con il diritto all’immagine, spettante all’artista ed ai suoi eredi, finché l’opera non cada in pubblico dominio, decorsi settant’anni dalla morte dell’autore. Infatti, l’interpretazione letterale – da me vivacemente contestata – dell’art. 13 della legge sul diritto d’autore, che riserva all’artista il diritto di far riprodurre l’opera d’arte e che è stato esteso, nella giurisprudenza di legittimità, anche alla riproduzione fotografica, può fortemente limitare… [pdf]
Diritto di riproduzione e diritto di proprietà
- Articolo pubblicato:20/06/2005