La Pubblica Amministrazione esercita il potere, costituzionalmente rilevante (art. 9 Cost.), di tutela del patrimonio culturale, nei limiti segnati dai principi generali che regolano l’azione amministrativa e da quelli specifici dell’ordinamento dei beni culturali.
Fra i primi, vi è il principio generale di autotutela: l’amministrazione, se riconosce che un proprio provvedimento sia illegittimo, può rimuoverlo direttamente, anche in assenza di una decisione del Giudice competente.
E’ più discusso, invece, se il potere di rimozione si estenda anche ai casi di inopportunità del provvedimento: contro l’opinione tradizionale… [pdf]