I vincoli di un bene culturale nascenti da un provvedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante (la vecchia “notifica”, oggi prevista dall’art. 12 T.U.) possono coesistere con l’attestato di libera circolazione, emesso ai sensi del successivo art. 68?
Per chiarire preliminarmente il perché di questo singolare quesito, è necessaria una premessa di fatto.
Il co. 3 del cit. art. 68 prevede, come noto, che nei quaranta giorni dalla presentazione del bene all’Ufficio Esportazione, questo sia tenuto a comunicare il provvedimento positivo od il suo rifiuto, in questo caso avviando in contestualità il procedimento relativo alla dichiarazione dell’interesse particolarmente importante.
Il Consiglio di Stato ritiene perentorio il termine di giorni quaranta, con la conseguente illegittimità di un rifiuto dell’attestato che intervenga quando il termine stesso sia spirato.
Supponiamo che per un bene oggettivamente importante il rifiuto dell’attestato intervenga oltre il termine: in questo caso, si potrà contestare in sede di legittimità il provvedimento negativo, ma non il provvedimento di vincolo nel frattempo intervenuto, anche per il suo carattere discrezionale… [doc]