Un Patto per le Donne

Stati Generali delle Donne Economia territori

18 novembre 2016

 

Donne e Avvocatura

 

 

  1. 1. La storia delle donne in Avvocatura è emblematica: testimonia la negazione per secoli della piena cittadinanza delle donne. Deminutio sociale, politica, economica, culturale e, quindi, giuridica. L’Avvocatura, con la sua necessaria oratoria, competenza, esperienza al servizio della difesa in sede pubblica dei Diritti e delle Libertà, segue faticosamente i tormentati processi di evoluzione verso una cultura giuridica in chiave moderna, correlata al concetto stesso di democrazia.

E’ emblematico che sulle ceneri della Rivoluzione francese la Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino nasca al maschile e che Madame Olympe de Gouges, coraggiosa autrice della provocatoria Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, finì sul patibolo[1]. E non ci stupiamo se nei testi di diritto per gli studenti universitari si citino ancora solo e soltanto i Padri costituenti, celando la memoria storica delle donne che hanno contribuito alla redazione della Carta Costituzionale. Il Diritto non è neutro, è monoculare, è pensato ed applicato soprattutto in chiave maschile.

Alle tante Donne parlamentari, dirigenti pubbliche, avvocate e giudici, l’arduo percorso di correggere le distorsioni di genere, aprire il secondo occhio, attuare l’eguaglianza in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata.

Ma voglio essere ottimista: si sta svolgendo progressivamente e lentamente una vera e propria rivoluzione culturale.

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Nel velo di oblio che avvolge le donne e il loro essere ai margini di una narrazione storica, pur presenti nella Storia umana, mi sembra doveroso ricordare due figure emblematiche agli albori dell’avvocatura al femminile[2]: Ortensia e Lidia Poet.

Ortensia fu un grande personaggio dell’antica Roma e la sua celebre orazione pacifista a tutela delle donne, sulla base del principio “no tassazione senza rappresentanza”, scatenò la reazione del Senato romano che inibì con legge la legittimazione del patrocinio delle donne a favore dei diritti propri e altrui[3]. Eppure per tanti versi la donna non era estranea al mondo del diritto. Temi, moglie di Zeus, simboleggiava l’ordine e il diritto; sua figlia Dike, rappresentava la giustizia, il principio fondamentale alla base della società civile.

Passano i secoli, mutano regimi e i contesti storici, ma alle donne è costantemente inibito l’accesso all’Avvocatura, spesso sulla base di norme implicite discriminatorie, frutto di concezioni patriarcali e maschiliste.

Lidia Poet, conclusi brillantemente gli studi di Giurisprudenza scelse ed ottenne, nel 1883, di iscriversi all’albo professionale, ma la sua iscrizione fu annullata dalla Corte di Appello di Torino con motivazioni che, oggi, appaiono aberranti. Tra le argomentazioni dei giudici viene evidenziata la cd. imbecillitas sexus, nonché l’asserita incapacità naturale della donna ad esercitare la professione. Si evidenzia la sconvenienza dell’abbigliamento femminile sotto la toga, idoneo addirittura a compromettere la serietà dei giudizi finali. Lidia non si arrende: si dedica in campo internazionale alla difesa dei Diritti, affianca il fratello avvocato nella professione e finalmente riesce ad ottenere la sua iscrizione all’Albo, divenuta oramai sessantenne. Una pagina vergognosa per la storia della nostra civiltà di diritto.

Dal 1906 il percorso faticoso dell’accesso delle donne all’Avvocatura ha avuto il sostegno di Lodovico Mortara, coraggioso magistrato, già avvocato e docente universitario, che fu anche Ministro Guardasigilli.
Nel 1919, grazie a Lodovico Mortara, venne abolito l’umiliante istituto dell’autorizzazione maritale che si poneva come ostacolo giuridico e culturale all’indipendenza della donna patrocinante e difensore degli altrui Diritti.

La Legge n° 1126 del 9/3/1919 ammetteva la donna, a pari titolo degli uomini, all’esercizio delle libere professioni e di tutti gli impieghi  pubblici, ad eccezione di quelli che implicavano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politici o che attenevano alla difesa militare dello Stato.

Bisogna quindi attendere l’agosto del 1919 per vedere la prima donna avvocato in campo: Elisa Comani, di Ancona che riuscì non solo ad ottenere l’iscrizione all’albo degli Avvocati, ma addirittura la difesa in alcuni importanti processi.

Da allora l’iscrizione delle donne nell’albo degli Avvocati è diventata una conquista continua: in campo forense e non solo[4].

Nel 1945 fu riconosciuto alle donne italiane il diritto di voto.
Nel 1959 nasce il Corpo di Polizia femminile.
Nel 1961, dopo l’intervento della Consulta, le donne possono intraprendere senza più ostacoli la carriera della magistratura e della diplomazia,.

La prima donna avvocato che ha fatto ingresso alla Corte Costituzionale è stata nel 1996 Fernanda Contri di cui è poi divenuta Vice Presidente e che ha anche retto l’incarico di Consigliere del CSM dal 1986 al 1990.
Nel 1981 fanno ingresso al CSM le prime due donne avvocato: Ombretta Fumagalli Carulli e Cecilia Assanti.

Sono spesso le Donne impegnate in battaglie di progresso civico: si pensi all’accesso alle carriere pubbliche fino alla recentissima battaglia sul cognome materno, entrambe suggellate dalla Corte Costituzionale grazie ad azioni giudiziarie pensate e seguite da una donna esemplare per le conquiste femminili: Rosa Oliva.

  1. 2. La crisi degli ultimi anni colpisce anche l’Avvocatura Italiana e al suo interno le donne e i giovani. Secondo il recente Rapporto annuale Censis (2016) l’Avvocatura italiana è ancora oggi caratterizzata su base individuale ed articolata largamente in microstrutture.

Il mercato di riferimento dell’attività professionale è per 3/4 un mercato locale, con scarso utilizzo delle ICT, modesta propensione a fare networking e all’internazionalizzazione.

Il primato del personalismo e il protagonismo del soggetto sono elementi caratterizzanti.

L’Avvocatura registra nel complesso una forte crisi professionale ed economica, che rispecchia per ricaduta la scarsa fiducia degli italiani sul buon funzionamento del sistema giudiziario.

La citata crisi necessita:

  1. i) di maggiore coesione e identità professionale;
  2. ii) di un welfare di supporto e riequilibrio in linea con il nuovo profilo della professione;

iii) di politiche che assicurino migliore funzionamento del sistema giudiziario italiano e facilitino maggiormente il networking, anche informale e non strutturato, tra professionisti;

  1. iv) di un sistema più coerente e valido di rappresentanza;
  2. v) di una seria valorizzazione degli aspetti della professione maggiormente apprezzati dai clienti, individuati per genere (tab. 11, Rapporto Censis)
  3. vi) di adeguata formazione, anche nell’ottica di genere.
  4. 3. Le avvocate risentono dunque più dei Colleghi uomini le criticità del welfare e della rappresentanza nella professione.

3.1 Welfare. Le problematiche delle avvocate nell’esercizio della professione riguardano, a titolo esemplificativo:

– periodi feriali;

– aspettative;

– astensione dal lavoro durante la gravidanza;

– legittimo impedimento

– capacità reddituale;

– eventuale prepensionamento;

– conciliazione con gli impegni familiari;

– formazione e aggiornamento professionale.

Tenendo conto dei dati forniti dalla Cassa di previdenza e Assistenza forense emerge una differente e minore produttività reddituale delle avvocate rispetto ai colleghi maschi: risulta infatti, che la media nazionale dei loro redditi, sull’intero territorio nazionale, a parità di età, si assesti su importi pari alla metà di quanto dichiarano i loro stessi colleghi.

Tutto ciò è da configurarsi nella peculiarità di genere che comporta per la donna professionista un carico di responsabilità che si aggiunge a quello professionale, quale la cura della famiglia che sottrae inevitabilmente e in misura rilevante tempo all’attività professionale. Il tutto aggravato dall’assenza di misure compensative di sostegno alla famiglia stessa.

Il problema nasce dal ruolo plurimo della donna nella società, nella famiglia e quindi non può che ripercuotersi in maniera considerevole sulla vita professionale.

La condizione femminile nell’avvocatura fluttua tra lavoro autonomo e parasubordinato, a seconda dei contesti. Nelle microstrutture la figura dell’avvocata ha chiaramente molti tratti in comune con quella della donna imprenditrice, viceversa, nei casi di inserimento nei grandi studi, spiccano i connotati della lavoratrice parasubordinata: ma senza le garanzie del lavoro dipendente.

L’accesso e la partecipazione delle donne professioniste al mercato del lavoro, come per le donne lavoratrici in generale, è innanzitutto condizionata da ostacoli legati alle problematiche della conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità familiari.

C’è una progressiva femminilizzazione della professione, ma a fronte di una situazione economica di totale sfavore.

Ad influire negativamente sui redditi delle avvocate è anche il fatto che sono poco rappresentate nelle sedi decisionali, dove si assumono le decisioni e si prendono i provvedimenti che possono influire sul loro sviluppo.

Gli elementi che aggravano il minor reddito e che rendono critica la condizione professionale dell’avvocatura femminile sono costituiti anche dalla “difficoltà a far crescere lo studio” o “dalla difficoltà di aprire un proprio studio”, nonché dalla difficoltà ad acquisire clientela anche in relazione al minor tempo che le professioniste possono dedicare ai rapporti sociali, rispetto agli uomini che non si sentono gravati dagli obblighi di cura.

3.2 Rappresentanza.

Altro punto dolente.

Allo stato attuale si è in attesa di un nuovo Regolamento da parte del Ministero della Giustizia avente ad oggetto le modalità di elezioni dei Consigli dell’Ordine, a fronte dell’annullamento da parte del Tar Lazio di quello precedente, viziato per evidente compressione dei diritti delle minoranze.

Di fatto, oggi, il diritto di voto dell’Avvocatura è congelato.

A latere di questa grave situazione, il cammino che l’Avvocatura femminile ha intrapreso a partire dalla costituzione su base spontanea dei primi C.P.O., istituiti presso i Consigli degli Ordini dislocati sul territorio, manifesta una presa di coscienza delle problematiche sulla rappresentanza.

Il primo Comitato pari opportunità venne costituito a Bari nel 1998 e poi altri sorsero su tutto il territorio.

La costituzione dei Comitati ha consentito di prestare maggiore attenzione a quelle che sono le difficoltà che la professione comporta per le donne ed è stata in grado di avviare una serie di azioni positive con lo scopo di porre rimedio al noto e svantaggioso squilibrio di genere.

Trattandosi, anzitutto, di un fatto culturale il Consiglio nazionale Forense ha istituito nel 2003 una Commissione ad hoc per studiare il problema e per assumere le iniziative più adeguate.

L’azione della C.P.O. del C.N.F., svolta da poco più di un decennio, ha notevolmente aiutato a migliorare la condizione femminile nella professione, grazie soprattutto alla creazione ed all’operatività della rete dei C.P.O. territoriali.

L’importanza della Rete dei C.P.O. diviene evidente laddove si presti attenzione alle finalità della “Rete” medesima che si leggono all’art. 2 dello Statuto:

“Al fine di promuovere la posizione delle donne, di garantire loro condizioni professionali paritarie nell’ambito delle professioni legali e di superare gli aspetti critici che derivano dalla difficoltà di conciliare il ruolo di cura della famiglia con l’attività, la formazione e l’aggiornamento professionale, la Rete dei CPO persegue, attraverso la cooperazione tra i membri, le seguenti finalità:

a) l’individuazione e la promozione di modalità di svolgimento dell’attività lavorativa compatibili con le peculiari condizioni delle donne che svolgono le funzioni di magistrato od esercitano la professione di avvocato, avvocato dello Stato, di notaio o altre professioni legali, evitando assenze obbligate ed una perdita di professionalità, di opportunità e di progressione nella carriera;

b) lo scambio di esperienze relative all’organizzazione  del lavoro, quali la previsione di orari di lavoro compatibili con il ruolo materno e la predisposizione di adeguati servizi di supporto e assistenza alla donna;
c) la valorizzazione del ruolo delle donne nella giustizia e la garanzia del loro accesso alle cariche nel quadro di un modello di giurisdizione non burocratico ma fondato su forti motivazioni ideali;
d) la promozione di politiche comuni sia a livello nazionale che europeo, anche attraverso la presentazione alla Commissione Europea di progetti formativi e attuativi di politiche di genere nel mondo giudiziario e forense, coinvolgendo l’Avvocatura, le magistrature, il Notariato e le professioni legali, con la finalità di realizzare un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.”

Nell’ottica delle suddette finalità, la C.P.O. del C.N.F. si è fatta carico di sostenere una serie di programmi che vanno dalla promozione della rappresentanza femminile negli organismi istituzionali all’elaborazione di programmi di formazione per sostenere il lavoro dell’Avvocatura femminile onde creare lavoro. A ciò si aggiungono l’esame dell’impatto di genere sulla normativa fiscale[5] e lo scambio con la rete dei comitati territoriali.

Non meno importante, infine, il progetto scuole considerato che il problema dell’equilibrio di genere è da risolvere soprattutto sul piano culturale e formativo.

Nell’ambito di tale azione, di fondamentale importanza è stato l’inserimento, nella legge di riforma dell’attività forense, di novità assolute in materia di riequilibrio di genere.

Infatti, grazie anche all’azione svolta dalla C.P.O. del C.N.F., la riforma forense, approvata dopo quasi ottanta anni con la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, contiene una serie di principi fondamentali in materia di pari opportunità, quali:

1) la previsione all’interno di ogni Consiglio dell’Ordine del suo Comitato P.O., in grado di fornire risposte alle difficoltà delle colleghe;

2) la previsione della sanzione dell’invalidità delle elezioni del Consiglio Nazionale Forense ove non si rispetti l’equilibrio di genere garantendo la presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato;

3) l’obbligo per i Consigli dell’Ordine e per i costituendi Consigli di disciplina nel regolamentare le elezioni degli stessi, del rispetto effettivo dell’art. 51 Costituzione, con l’equilibrio di genere.

Tali previsioni che hanno, evidentemente, lo scopo di garantire ed attuare un riequilibrio di genere, si inseriscono nell’ambito dei recenti interventi legislativi in materia di “democrazia paritaria”; interventi quest’ultimi tesi a rendere più efficienti, proprio attraverso un riequilibrio di genere, gli organi che assumono decisioni.

Gli organi direttamente interessati dal riequilibrio di genere sono i seguenti:

1) Comitati Pari Opportunità (art. 25 , comma 4)

2) I Consigli dell’Ordine (art. 28, comma 2)

3) Consiglio Nazionale Forense (art. 34, comma 3)

4) Consigli distrettuali di disciplina (art. 50, comma 2).

La previsione legislativa di una vera e propria quota di 1/3 dei/delle componenti/e, attuata dalle norme citate all’interno degli organi rappresentativi richiamati (in combinato disposto con le previsioni Costituzionali) merita la giusta rilevanza perché per la prima volta una professione liberale ha ottenuto un riconoscimento giuridico e regolamentare volto a raggiungere la rappresentanza paritaria.

Volendo comprendere a fondo l’importanza di quanto attuato, leggiamo insieme la suddetta normativa.

L’art. 25, comma 4, è norma innovativa e di immediata applicazione per i Comitati di Pari Opportunità, perché prevede testualmente che “presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il Comitato Pari Opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con il regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine”.

Alla Commissione deve essere, quindi, affiancato obbligatoriamente un Comitato Pari Opportunità eletto unitamente al Consiglio, ma secondo una lista autonoma[6].

Tale ultimo aspetto è, evidentemente, molto importante perché renderà il C.P.O. un Comitato con autonomia gestionale e di bilancio.

Il riequilibrio di genere all’interno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati viene attuato, invece, mediante la previsione dell’art. 28, comma 2, che detta le regole per l’elezione dei componenti del Consiglio, rimandando ad un apposito regolamento. La previsione normativa in questione impone che “il regolamento in ossequio all’art. 51 della Costituzione debba prevedere che il riparto dei Consiglieri da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti [ … ]. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma”.

E’ facile evincere, dal tenore letterale della suddetta norma, che la percentuale di 113 di componenti femminili nei Consigli dell’Ordine non è derogabile e costituisce pertanto una quota.

Con riferimento al Consiglio Nazionale Forense, l’art. 34 comma 3, prevede gli stessi principi. Infatti per quanto concerne l’elezione dei/delle componenti del C.N.F. è prevista la necessità di garantire la rappresentanza tra i generi, ed è stato sancito, che negli ordini circondariali che hanno più di 10.000 iscritti, saranno nominati due rappresentanti anziché uno ed il secondo deve appartenere al genere diverso dal primo eletto. L’importanza dell’art. 34 si evince quando prescrive l’invalidita’ delle elezioni se non sono rappresentati entrambi i generi: si tratta certamente di una norma di portata rivoluzionaria.

Al pari, per i Consigli distrettuali di Disciplina l’art. 50, comma 2 prevede che “il Consiglio distrettuale di disciplina sia composto con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal C.N.R. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina è pari ad 1/3 della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto”.

Non meno importante è la previsione dell’art. 29 che disciplina i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine. In particolare, ci si riferisce al primo comma, lettera r), che prescrive che il Consiglio “garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione”.

Anche questa è una norma cogente e che inevitabilmente condizionerà ed indirizzerà l’operato dei Consigli dell’Ordine.

3.3. La situazione romana.

La situazione della rappresentanza romana, anche di genere, malgrado le previsioni della nuova Legge Forense, è gravemente compromessa.

Nel Foro della Capitale, a differenza del resto del Paese, non è stata data attuazione alla nuova Legge Forense. Si è sottratto agli iscritti e alle iscritte all’Albo il diritto di voto “diretto” per il Comitato di Pari Opportunità (art. 25, comma 4 L. 247/2012), con una vergognosa motivazione di risparmio di spese e tempo. Non solo. Nell’ultimo Bilancio COA di Roma non compare alcuna voce né progetto concreto per migliorare la qualità della vita professionale delle Donne. Nella cultura di genere e nel rispetto della legalità siamo il fanalino di coda dei COA di tutto il Paese. Il che è inaccettabile.

A nulla é valsa la diffida inviata dalla sottoscritta tanto al Presidente del Consiglio dell’Ordine quanto al Ministro in carica.

Nel frattempo, insieme ad altre Colleghe, ho promosso la costituzione del Comitato Lidia Poet per la difesa dei Diritti delle Avvocate. Ma la strada è in salita: per scarsa informazione, difficoltà di sensibilizzazione e a causa del grave disinteresse che colpisce da anni l’Avvocatura in relazione ai propri organismi di rappresentanza.

Viviamo il paradosso di difendere quotidianamente i diritti altrui, ma non i nostri.

Ci auguriamo che in un prossimo futuro le cose possano migliorare.

Noi siamo pazienti, determinate e guardiamo con fiducia al futuro.

Antonella Anselmo                   –                               Avvocata Foro di Roma.

[1] La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (titolo in francese Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne) è un testo giuridico francese, che esige la piena assimilazione legale, politica e sociale delle donne, pubblicato nel settembre 1791 dalla scrittrice Olympe de Gouges sul modello della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 proclamata il 26 agosto dello stesso anno. Primo documento a invocare l’uguaglianza giuridica e legale delle donne in rapporto agli uomini, la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina è stata pubblicata allo scopo di essere presentata all’Assemblée nationale per esservi adottata.

[2] Invero di donne esemplari ce ne furono tante: Giustina Rocca, avvocatessa del Foro di Trani, è passata alla storia come il primo avvocato donna del mondo. Maria Pellegrina Amoretti fu, sul finire del settecento, la prima donna a scegliere di laurearsi in giurisprudenza, senza però proseguire nel lungo processo verso l’abilitazione professionale, probabilmente troppo all’avanguardia per una giovane donna di quei tempi che volesse, verosimilmente, essere anche madre e moglie.

[3] Nel 42 a. C. i senatori tentarono di tassare pesantemente le ricche matrone romane per finanziare una guerra. Ma queste, difese da Ortensia (giovane figlia di un famoso oratore), ottennero il ritiro della tassa sul principio “no tassazione senza rappresentanza” – ben noto ai moderni. Meno noto (anzi, del tutto ignorato) il fatto che tale principio fu introdotto da una donna e soffocato dagli uomini. Infatti, in seguito alla vittoria legale ottenuta da Ortensia, il Senato romano, allarmato dalle possibili conseguenze che avrebbe potuto avere il dar voce al punto di vista femminile, corse ai ripari sancendo il divieto alle donne di intervenire in giudizio (in difesa di se stesse e di chicchessia), garantendo così continuità all’assoluta unilateralità maschile in ogni luogo ove si decide.
In epoca moderna il principio del “No taxation without representation” sostenne con successo le rivendicazioni per l’indipendenza dei coloni americani contro l’Inghilterra.  “In parentibus vero quam plurimum esse eruditionis optaverim. Nec de patribus tantum loquor: nam Gracchorum eloquentiae multum contulisse accepimus Corneliam matrem, cuius doctissimus sermo in posteros quoque est epistulis traditus, et Laelia C. filia reddidisse in loquendo paternam elegantiam dicitur, et Hortensiae Q. filiae oratio apud triumviros habita legitur non tantum in sexus honorem. Nec tamen ii quibus discere ipsis non contigit minorem curam docendi liberos habeant, sed sint propter hoc ipsum ad cetera magis diligentes“.

[4] Ne è un bell’esempio la storia di Yangjen , la prima donna avvocato del Tibet dove, di pari passo allo sviluppo economico e sociale, è cresciuta non solo la consapevolezza legale, ma anche lo status sociale delle donne.

[5] A riguardo, ad esempio, si è lavorato in tandem con la C.P.O. della Cassa Nazionale Forense con proposte di defiscalizzare il contributo di maternita’.

[6] Al fine di coadiuvare i Consigli degli Ordini in questo adeguamento obbligatorio, la C.P.O. del Consiglio Nazionale forense ha elaborato un regolamento tipo che faccia da guida per i vari C.P.O. territoriali e che abbia lo scopo, oltre di indicare orientativamente la disciplina per la composizione/elezione/durata in carica/incompatibilità, quello di individuare una serie di compiti che il C.P.O. potrebbe svolgere, come ad esempio:

  1. a) svolgere attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine degli Avvocati;
  2. b) diffondere informazioni sulle iniziative intraprese;
  3. c) elaborare proposte per creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;
  4. d) proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
  5. e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
  6. f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
  7. g) promuovere moduli di formazione professionale per diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
  8. h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale.
  9. i) istituire, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.