L’art. 13 della Legge sul Diritto d’Autore 22 aprile 1941 n. 633 (la norma è collocata nella sez. I del capo III della Legge, che reca la rubrica “Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera”) recita testualmente: “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.
Ad una prima lettura della disposizione, illuminata dal contesto in cui è collocata, sembrerebbe che questa si riferisca… [pdf]