“Come è noto, l’art. 65, 3° co., lett. a), sottopone l’uscita dal territorio dello Stato delle “cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni” al rilascio di un attestato di libera circolazione, concesso solo dopo l’accertamento che l’esportazione non costituisca danno per il patrimonio storico-artistico nazionale.”