“L’articolo 10, 3° co., del Dlgs. 42/04 prevede esplicitamente che il decreto di vincolo come cosa di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico particolarmente importante possa avere ad oggetto sia beni mobili che beni immobili. Ora, con riferimento ai secondi, ci si chiede se la dichiarazione di vincolo, emanata ai sensi e nelle forme previste dal successivo art. 13, si estenda, anche a quelle cose mobili che ne costituiscano accessioni o pertinenze.”