Richiamo alla legalità per l’attestato di libera circolazione “a scarico”: natura, limite di durata e funzione.

Una importante pronuncia del Tar Roma sulla natura e scadenza dell’attestato di libera circolazione “a scarico”.

Con sentenza n. 6903/25 del 7.4.25, il Tar Lazio, Roma, sez. II quater, nel ribadire la natura di “atto dovuto, dal contenuto rigidamente vincolato” dell’attestato di libera circolazione a scarico,  deputato alla “sola verifica di corrispondenza tra il bene oggetto dello stesso e quello oggetto, a monte, del certificato di avvenuta spedizione”, ha chiarito come la sua disciplina vada individuata unicamente nell’art. 5, comma 2 del D.M. 246/2018, emanato in attuazione dell’art. 72 comma 4 D.lgs. 42/2004 e dell’art. 1, comma 176, l. 124/2017.

Ne deriva che, in difetto di una specifica ed espressa previsione normativa (o del richiamato decreto 246/2018, avente natura regolamentare) in punto di efficacia temporale della validità dell’attestato di libera circolazione “a scarico”, non possano essere arbitrariamente introdotte ulteriori scadenze per di più mediante circolari amministrative, prive di valore normativo o provvedimentale, e come tali inidoneead integrare o derogare il termine di validità quinquennale posto dal legislatore nazionale per l’attestato di libera circolazione “ordinario” (alla cui disciplina rinvia il D.M. 246/2018 nel coniare l’istituto dell’attestato di libera circolazione “a scarico”).